Cosa prevedono il DPCM dell'8 marzo 2020 e l'Ordinanza 9/2020 della Regione

inserita il: 08/03/2020 10:32

Disposizioni del DPCM dell'8 marzo 2020

FINO AL 3 APRILE

👉 Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

👉 È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

👉 Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante;

👉 Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

👉 Sono sospese le attività di pub, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale di ballo, discoteche e assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

ðŸ‘‰È sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;

👉 Per bar e ristoranti, l’attività deve essere svolta facendo rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

👉Per gli altri esercizi commerciali, sia all'aperto che al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

👉Restano sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

👉 Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

👉 È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

👉 L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

👉 L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compreso quelle funebri;

FINO AL 15 MARZO

👉 Conferma che sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 

 

+++Ordinanza n.9 del 8 marzo 2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”+++

 

 

A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso dal 23 febbraio, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o

- in Regione Lombardia o

- nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, o in quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale

 

È FATTO OBBLIGO DI PROCEDERE ALL’ISOLAMENTO FIDUCIARIO VOLONTARIO

 

dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta, altrimenti al numero unico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444.

 

 

 

Allegato DPCM 8 marzo 2020 (3,37 MB)
Allegato Ordinanza Presidente Regione Toscana 9/2020 (74,70 KB)