ORDINANZA REGIONE TOSCANA

inserita il: 24/12/2020 14:45

Il Presidente della Regione ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa. Ecco i principali dettagli.


In zona gialla:

🔸Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;

🔹Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

 


In zona arancione, da normativa nazionale (28,29,30 Dicembre e 4 Gennaio):

✅Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute;

ðŸ¡É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;

🚗Sarà possibile uscire dai comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia).

🏠Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.

✅ Sono inoltre consentiti gli spostamenti:

🔸In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;

🔸In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)

🔸Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;

🔸Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;

🔸Per accudire gli animali allevati.

âœ…È consentito svolgere:

🔹Attività dei centri estetici;

🔹Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;

🔹Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;

🔹Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;

🔹Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.

🔹Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

âš½Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all'aperto.

🚘Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.


In zona rossa, da normativa nazionale (24,25,26,27,31 Dicembre e 1,2,3,5,6 Gennaio) :

🏠Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.

ðŸ¡É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;

â­•Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.

✅Sono inoltre consentiti gli spostamenti:

🔸In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;

🔸Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;

🔸Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;

🔸Per accudire gli animali allevati.

ðŸ”¸È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.

📄Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

 

Il testo dell’ordinanza

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5275965&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.121_del_24-12-2020&fbclid=IwAR3jSO3F0h4UxwffZcSteKfgXVvLwBUWb2zM9B2DXMeVPlD-Wnre1iVEuy0